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Larghezza della zona di protezione dell'acqua marina. Zone di protezione delle acque e fasce di protezione costiera

1. Le zone di protezione delle acque sono territori adiacenti alla costa di mari, fiumi, ruscelli, canali, laghi, bacini artificiali e in cui è stabilito un regime speciale per le attività economiche e di altro tipo al fine di prevenire l'inquinamento, l'intasamento, l'insabbiamento di queste acque corpi e le loro acque di esaurimento, oltre a preservare l'habitat delle risorse biologiche acquatiche e altri oggetti di flora e fauna.
2. All'interno dei confini delle zone di protezione delle acque sono istituite fasce di protezione costiera, nei cui territori vengono introdotte ulteriori restrizioni alle attività economiche e di altro tipo.
3. Al di fuori dei territori delle città e di altre aree popolate, la larghezza della zona di protezione delle acque di fiumi, ruscelli, canali, laghi, bacini artificiali e la larghezza della loro fascia di protezione costiera sono determinate dalla linea costiera corrispondente e la larghezza delle acque zona di protezione dei mari e larghezza della loro fascia costiera protettiva - dalla linea della marea massima. In presenza di sistemi centralizzati di drenaggio delle tempeste e argini, i confini delle fasce protettive costiere di questi corpi idrici coincidono con i parapetti degli argini; la larghezza della zona di protezione delle acque in tali territori è stabilita dal parapetto dell'argine.

4. La larghezza della zona di protezione delle acque dei fiumi o torrenti è stabilita dalla sorgente per fiumi o torrenti con una lunghezza di:
1) fino a dieci chilometri - per un importo di cinquanta metri;
2) da dieci a cinquanta chilometri - per un importo di cento metri;
3) da cinquanta chilometri o più - per un importo di duecento metri.
5. Per i fiumi o torrenti di lunghezza inferiore a dieci chilometri dalla sorgente alla foce, la zona di protezione delle acque coincide con la fascia di protezione costiera. Il raggio della zona di protezione delle acque alle sorgenti di un fiume o ruscello è fissato a cinquanta metri.
6. La larghezza della zona di protezione delle acque di un lago o bacino idrico, ad eccezione del lago situato all'interno di una palude, o del lago o bacino idrico con una superficie d'acqua inferiore a 0,5 chilometri quadrati, è fissata a cinquanta metri. La larghezza della zona di protezione delle acque di un bacino idrico situato su un corso d'acqua è fissata pari alla larghezza della zona di protezione delle acque di tale corso d'acqua.

7. L'ampiezza della zona di protezione delle acque del Lago Baikal è stabilita dalla legge federale del 1 maggio 1999 N 94-FZ “Sulla protezione del Lago Baikal”.
8. La larghezza della zona di protezione dell'acqua marina è di cinquecento metri.
9. Le zone di protezione delle acque dei canali principali o interaziendali coincidono in larghezza con le fasce di assegnazione di tali canali.
10. Non sono istituite zone di protezione delle acque dei fiumi e delle loro parti collocate in collettori chiusi.
11. La larghezza della fascia protettiva costiera è stabilita in funzione della pendenza della riva del corpo idrico ed è di trenta metri per pendenza inversa o nulla, quaranta metri per pendenza fino a tre gradi e cinquanta metri per pendenza di tre gradi o più.
12. Per i laghi correnti e drenanti e i corrispondenti corsi d'acqua ubicati entro i confini delle paludi, la larghezza della fascia protettiva costiera è fissata in cinquanta metri.
13. La larghezza della fascia costiera protettiva di un lago o bacino di particolare importanza per la pesca (aree di riproduzione, alimentazione, svernamento dei pesci e altre risorse biologiche acquatiche) è fissata a duecento metri, indipendentemente dalla pendenza della zona adiacente terre.
14. Nei territori degli abitati, in presenza di sistemi centralizzati di drenaggio delle tempeste e di argini, i confini delle fasce protettive costiere coincidono con i parapetti degli argini. La larghezza della zona di protezione dalle acque in tali aree è stabilita dal parapetto del terrapieno. In assenza di terrapieno, la larghezza della zona di protezione delle acque o della fascia di protezione costiera viene misurata a partire dalla costa.
(come modificato dalle leggi federali del 14 luglio 2008 N 118-FZ, del 7 dicembre 2011 N 417-FZ)
15. All'interno dei confini delle zone di protezione delle acque è vietato:
1) utilizzo delle acque reflue per la fertilizzazione del terreno;
2) collocazione di cimiteri, sepolture di bestiame, luoghi di sepoltura di rifiuti industriali e di consumo, sostanze chimiche, esplosive, tossiche, velenose e velenose, siti di smaltimento di rifiuti radioattivi;
(come modificato dalla legge federale dell'11 luglio 2011 N 190-FZ)
3) attuazione di misure aeronautiche per combattere i parassiti e le malattie delle piante;
4) circolazione e parcheggio di veicoli (ad eccezione dei veicoli speciali), ad eccezione della loro circolazione su strade e parcheggio su strade e in luoghi appositamente attrezzati con superfici dure.
16. All'interno dei confini delle zone di protezione delle acque, sono consentiti la progettazione, la costruzione, la ricostruzione, la messa in servizio, il funzionamento di strutture economiche e di altro tipo, a condizione che tali strutture siano dotate di strutture che garantiscano la protezione dei corpi idrici dall'inquinamento, dall'intasamento e dall'esaurimento delle acque in conformità con la legislazione sull'acqua e la legislazione nel campo della protezione dell'ambiente.
(come modificato dalla legge federale n. 118-FZ del 14 luglio 2008)
17. All'interno dei confini delle fasce di protezione costiera, oltre alle restrizioni stabilite dalla parte 15 del presente articolo, è vietato:
1) aratura del terreno;
2) posizionamento di discariche di terreni erosi;
3) far pascolare gli animali della fattoria e organizzare per loro campi estivi e bagni.
18. L'istituzione sul territorio dei confini delle zone di protezione delle acque e dei confini delle fasce protettive costiere dei corpi idrici, anche attraverso appositi segnali informativi, viene effettuata secondo le modalità stabilite dal Governo della Federazione Russa.
(Parte diciotto modificata dalla legge federale n. 118-FZ del 14 luglio 2008)

Maggiori informazioni sull'articolo 65. Zone di protezione delle acque e fasce di protezione costiera:

  1. Articolo 8.42. Violazione del regime speciale per lo svolgimento di attività economiche e di altro tipo sulla fascia di protezione costiera di un corpo idrico, nella zona di protezione delle acque di un corpo idrico o del regime per lo svolgimento di attività economiche e di altro tipo nel territorio della zona di protezione sanitaria di fonti di approvvigionamento idrico potabile e domestico

1. Le zone di protezione delle acque sono territori adiacenti alla costa (confini di un corpo idrico) di mari, fiumi, torrenti, canali, laghi, bacini artificiali e sui quali è stabilito un regime speciale per le attività economiche e di altro tipo al fine di prevenire l'inquinamento , intasamento, insabbiamento di questi corpi idrici e esaurimento delle loro acque, oltre a preservare l'habitat delle risorse biologiche acquatiche e altri oggetti di flora e fauna.

2. All'interno dei confini delle zone di protezione delle acque sono istituite fasce di protezione costiera, nei cui territori vengono introdotte ulteriori restrizioni alle attività economiche e di altro tipo.

3. Al di fuori dei territori delle città e di altre aree popolate, la larghezza della zona di protezione delle acque di fiumi, ruscelli, canali, laghi, bacini artificiali e la larghezza della loro fascia di protezione costiera sono stabilite dalla posizione della linea costiera corrispondente (confine della corpo idrico), e la larghezza della zona di protezione delle acque dei mari e la larghezza delle loro strisce di fascia protettiva costiera - dalla linea della massima marea. In presenza di sistemi centralizzati di drenaggio delle tempeste e argini, i confini delle fasce protettive costiere di questi corpi idrici coincidono con i parapetti degli argini; la larghezza della zona di protezione delle acque in tali territori è stabilita dal parapetto dell'argine.

4. La larghezza della zona di protezione delle acque dei fiumi o torrenti è stabilita dalla sorgente per fiumi o torrenti con una lunghezza di:

1) fino a dieci chilometri - per un importo di cinquanta metri;

2) da dieci a cinquanta chilometri - per un importo di cento metri;

3) da cinquanta chilometri o più - per un importo di duecento metri.

5. Per i fiumi o torrenti di lunghezza inferiore a dieci chilometri dalla sorgente alla foce, la zona di protezione delle acque coincide con la fascia di protezione costiera. Il raggio della zona di protezione delle acque alle sorgenti di un fiume o ruscello è fissato a cinquanta metri.

6. La larghezza della zona di protezione delle acque di un lago, bacino idrico, ad eccezione di un lago situato all'interno di una palude, o di un lago, bacino idrico con una superficie d'acqua inferiore a 0,5 chilometri quadrati, è fissata a cinquanta metri. La larghezza della zona di protezione delle acque di un bacino idrico situato su un corso d'acqua è fissata pari alla larghezza della zona di protezione delle acque di tale corso d'acqua.

7. I confini della zona di protezione delle acque del Lago Baikal sono stabiliti in conformità con la legge federale del 1 maggio 1999 N 94-FZ "Sulla protezione del Lago Baikal".

8. La larghezza della zona di protezione dell'acqua marina è di cinquecento metri.

9. Le zone di protezione delle acque dei canali principali o interaziendali coincidono in larghezza con le fasce di assegnazione di tali canali.

10. Non sono istituite zone di protezione delle acque dei fiumi e delle loro parti collocate in collettori chiusi.

11. La larghezza della fascia protettiva costiera è determinata in base alla pendenza della riva del corpo idrico ed è di trenta metri per pendenza inversa o zero, quaranta metri per pendenza fino a tre gradi e cinquanta metri per pendenza di tre gradi o più.

12. Per i laghi correnti e drenanti e i corrispondenti corsi d'acqua ubicati entro i confini delle paludi, la larghezza della fascia protettiva costiera è fissata in cinquanta metri.

13. La larghezza della fascia costiera protettiva di un fiume, lago o bacino di particolare importanza per la pesca (aree di deposizione delle uova, alimentazione, svernamento per pesci e altre risorse biologiche acquatiche) è fissata a duecento metri, indipendentemente dalla pendenza dei terreni adiacenti.

14. Nei territori degli abitati, in presenza di sistemi centralizzati di drenaggio delle tempeste e di argini, i confini delle fasce protettive costiere coincidono con i parapetti degli argini. La larghezza della zona di protezione dalle acque in tali aree è stabilita dal parapetto del terrapieno. In assenza di un terrapieno, la larghezza della zona di protezione delle acque o della fascia di protezione costiera viene misurata a partire dalla posizione della costa (il confine del corpo idrico).

15. All'interno dei confini delle zone di protezione delle acque è vietato:

1) utilizzo delle acque reflue per regolare la fertilità del suolo;

2) ubicazione di cimiteri, sepolture di bestiame, discariche di rifiuti di produzione e consumo, discariche di sostanze chimiche, esplosive, tossiche, velenose e velenose, discariche di rifiuti radioattivi;

3) attuazione di misure aeronautiche per combattere i parassiti;

4) circolazione e parcheggio di veicoli (ad eccezione dei veicoli speciali), ad eccezione della loro circolazione su strade e parcheggio su strade e in luoghi appositamente attrezzati con superfici dure;

5) posizionamento di stazioni di servizio, magazzini di carburante e lubrificanti (ad eccezione dei casi in cui stazioni di servizio, magazzini di carburante e lubrificanti si trovano nei territori dei porti, organizzazioni di costruzione navale e di riparazione navale, infrastrutture delle vie navigabili interne, soggetto al rispetto dei requisiti della normativa in materia di tutela dell'ambiente e del presente Codice), stazioni di servizio adibite al controllo tecnico e alla riparazione dei veicoli, lavaggio veicoli;

6) posizionamento di strutture di stoccaggio specializzate per pesticidi e prodotti agrochimici, uso di pesticidi e prodotti agrochimici;

7) scarico delle acque reflue, comprese le acque di drenaggio;

8) esplorazione e produzione di risorse minerarie comuni (ad eccezione dei casi in cui l'esplorazione e la produzione di risorse minerarie comuni sono effettuate da utilizzatori del sottosuolo impegnati nell'esplorazione e produzione di altri tipi di risorse minerarie, entro i limiti delle assegnazioni minerarie loro assegnate in conformità con la legislazione della Federazione Russa sulle risorse del sottosuolo e (o ) assegnazioni geologiche sulla base di un progetto tecnico approvato ai sensi dell'articolo 19.1 della Legge della Federazione Russa del 21 febbraio 1992 N 2395-1 "Sul sottosuolo") .

16. All'interno dei confini delle zone di protezione delle acque, sono consentiti la progettazione, la costruzione, la ricostruzione, la messa in servizio, il funzionamento di strutture economiche e di altro tipo, a condizione che tali strutture siano dotate di strutture che garantiscano la protezione dei corpi idrici dall'inquinamento, dall'intasamento, dall'insabbiamento e dall'acqua esaurimento in conformità con la legislazione sull'acqua e la legislazione in materia di protezione ambientale. La scelta del tipo di struttura che garantisce la protezione di un corpo idrico dall'inquinamento, dall'intasamento, dall'insabbiamento e dall'impoverimento dell'acqua viene effettuata tenendo conto della necessità di rispettare gli standard per gli scarichi ammissibili di sostanze inquinanti, altre sostanze e microrganismi stabiliti in conformità con la legislazione ambientale. Ai fini del presente articolo, per strutture che assicurano la protezione dei corpi idrici dall'inquinamento, dall'intasamento, dall'insabbiamento e dall'impoverimento delle acque si intendono:

1) sistemi di drenaggio centralizzati (fognature), sistemi centralizzati di drenaggio delle tempeste;

2) strutture e sistemi per la rimozione (scarico) delle acque reflue in sistemi di drenaggio centralizzati (comprese le acque piovane, di fusione, di infiltrazione, di irrigazione e di drenaggio), se destinate a ricevere tali acque;

3) impianti di trattamento locali per il trattamento delle acque reflue (comprese le acque meteoriche, di fusione, di infiltrazione, di irrigazione e di drenaggio), garantendo il loro trattamento sulla base di standard stabiliti in conformità con i requisiti della legislazione nel campo della protezione ambientale e del presente Codice;

4) strutture per la raccolta dei rifiuti di produzione e consumo, nonché strutture e sistemi per lo smaltimento (scarico) delle acque reflue (comprese acque piovane, di fusione, di infiltrazione, di irrigazione e di drenaggio) in contenitori realizzati con materiali impermeabili.

16.1. In relazione ai territori in cui i cittadini praticano il giardinaggio o l'orto per i propri bisogni, situati all'interno dei confini delle zone di protezione delle acque e non dotati di impianti di trattamento delle acque reflue, fino a quando non sono dotati di tali impianti e (o) collegati ai sistemi specificati nel comma 1 della parte 16 del presente articolo, è consentito l'uso di ricevitori realizzati con materiali impermeabili che impediscono l'ingresso di inquinanti, altre sostanze e microrganismi nell'ambiente.

17. All'interno dei confini delle fasce di protezione costiera, oltre alle restrizioni stabilite dalla parte 15 del presente articolo, è vietato:

1) aratura del terreno;

2) posizionamento di discariche di terreni erosi;

3) far pascolare gli animali della fattoria e organizzare per loro campi estivi e bagni.

18. La definizione dei confini delle zone di protezione delle acque e dei confini delle fasce protettive costiere dei corpi idrici, compresa la segnaletica sul terreno mediante speciali segnali informativi, viene effettuata secondo le modalità stabilite dal Governo della Federazione Russa.


Pratica giudiziaria ex art. 65 del Codice dell'acqua.

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    Decisione del 31 agosto 2018 nel caso n. A82-17600/2017

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    Distretto rurale Sud-Nord (vol. 1, pp. 64); In allegato alla delibera è la descrizione del terreno in essa indicato e la sua planimetria (vol. 1, pp. 65). Appendice n. 1 sulla base delle risoluzioni indicate del capo del distretto di Tikhoretsky del territorio di Krasnodar n. 907 del 18 settembre 2001, n. 1302 del 28 dicembre 2001, n. 157 del 22 febbraio 2002.. .

    Decisione n. 12-18/2018 7-62/2018 del 30 agosto 2018 nel caso n. 12-18/2018

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    Atto giudiziario. Il ricorso fa riferimento al fatto che l'area di autolavaggio è stata messa in funzione prima che venissero apportate modifiche al comma 5 della parte 15 dell'art. 65 del Codice dell'Acqua della Federazione Russa; indica inoltre che l'art. 6.5 della legge federale del 3 giugno 2006 n. 73-FZ "Sull'attuazione del codice dell'acqua della Federazione Russa" ...

VKRF Articolo 65. Zone di protezione delle acque e fasce di protezione costiera

1. Le zone di protezione delle acque sono territori adiacenti alla costa (confini di un corpo idrico) di mari, fiumi, torrenti, canali, laghi, bacini artificiali e sui quali è stabilito un regime speciale per le attività economiche e di altro tipo al fine di prevenire l'inquinamento , intasamento, insabbiamento di questi corpi idrici e esaurimento delle loro acque, oltre a preservare l'habitat delle risorse biologiche acquatiche e altri oggetti di flora e fauna.

2. All'interno dei confini delle zone di protezione delle acque sono istituite fasce di protezione costiera, nei cui territori vengono introdotte ulteriori restrizioni alle attività economiche e di altro tipo.

3. Al di fuori dei territori delle città e di altre aree popolate, la larghezza della zona di protezione delle acque di fiumi, ruscelli, canali, laghi, bacini artificiali e la larghezza della loro fascia di protezione costiera sono stabilite dalla posizione della linea costiera corrispondente (confine della corpo idrico), e la larghezza della zona di protezione delle acque dei mari e la larghezza delle loro strisce di fascia protettiva costiera - dalla linea della massima marea. In presenza di sistemi centralizzati di drenaggio delle tempeste e argini, i confini delle fasce protettive costiere di questi corpi idrici coincidono con i parapetti degli argini; la larghezza della zona di protezione delle acque in tali territori è stabilita dal parapetto dell'argine.

(vedi testo nell'edizione precedente)

4. La larghezza della zona di protezione delle acque dei fiumi o torrenti è stabilita dalla sorgente per fiumi o torrenti con una lunghezza di:

1) fino a dieci chilometri - per un importo di cinquanta metri;

2) da dieci a cinquanta chilometri - per un importo di cento metri;

3) da cinquanta chilometri o più - per un importo di duecento metri.

5. Per i fiumi o torrenti di lunghezza inferiore a dieci chilometri dalla sorgente alla foce, la zona di protezione delle acque coincide con la fascia di protezione costiera. Il raggio della zona di protezione delle acque alle sorgenti di un fiume o ruscello è fissato a cinquanta metri.

6. La larghezza della zona di protezione delle acque di un lago, bacino idrico, ad eccezione di un lago situato all'interno di una palude, o di un lago, bacino idrico con una superficie d'acqua inferiore a 0,5 chilometri quadrati, è fissata a cinquanta metri. La larghezza della zona di protezione delle acque di un bacino idrico situato su un corso d'acqua è fissata pari alla larghezza della zona di protezione delle acque di tale corso d'acqua.

(vedi testo nell'edizione precedente)

7. I confini della zona di protezione delle acque del Lago Baikal sono stabiliti in conformità con la legge federale del 1 maggio 1999 N 94-FZ "Sulla protezione del Lago Baikal".

(vedi testo nell'edizione precedente)

8. La larghezza della zona di protezione dell'acqua marina è di cinquecento metri.

9. Le zone di protezione delle acque dei canali principali o interaziendali coincidono in larghezza con le fasce di assegnazione di tali canali.

10. Non sono istituite zone di protezione delle acque dei fiumi e delle loro parti collocate in collettori chiusi.

11. La larghezza della fascia protettiva costiera è determinata in base alla pendenza della riva del corpo idrico ed è di trenta metri per pendenza inversa o zero, quaranta metri per pendenza fino a tre gradi e cinquanta metri per pendenza di tre gradi o più.

12. Per i laghi correnti e drenanti e i corrispondenti corsi d'acqua ubicati entro i confini delle paludi, la larghezza della fascia protettiva costiera è fissata in cinquanta metri.

13. La larghezza della fascia costiera protettiva di un fiume, lago o bacino di particolare importanza per la pesca (aree di deposizione delle uova, alimentazione, svernamento per pesci e altre risorse biologiche acquatiche) è fissata a duecento metri, indipendentemente dalla pendenza dei terreni adiacenti.

(vedi testo nell'edizione precedente)

14. Nei territori degli abitati, in presenza di sistemi centralizzati di drenaggio delle tempeste e di argini, i confini delle fasce protettive costiere coincidono con i parapetti degli argini. La larghezza della zona di protezione dalle acque in tali aree è stabilita dal parapetto del terrapieno. In assenza di un terrapieno, la larghezza della zona di protezione delle acque o della fascia di protezione costiera viene misurata a partire dalla posizione della costa (il confine del corpo idrico).

(vedi testo nell'edizione precedente)

15. All'interno dei confini delle zone di protezione delle acque è vietato:

1) utilizzo delle acque reflue per regolare la fertilità del suolo;

(vedi testo nell'edizione precedente)

2) ubicazione di cimiteri, sepolture di bestiame, discariche di rifiuti di produzione e consumo, discariche di sostanze chimiche, esplosive, tossiche, velenose e velenose, discariche di rifiuti radioattivi;

(vedi testo nell'edizione precedente)

3) attuazione di misure aeronautiche per combattere i parassiti;

(vedi testo nell'edizione precedente)

4) circolazione e parcheggio di veicoli (ad eccezione dei veicoli speciali), ad eccezione della loro circolazione su strade e parcheggio su strade e in luoghi appositamente attrezzati con superfici dure;

5) posizionamento di stazioni di servizio, magazzini di carburante e lubrificanti (ad eccezione dei casi in cui stazioni di servizio, magazzini di carburante e lubrificanti si trovano nei territori dei porti, organizzazioni di costruzione navale e di riparazione navale, infrastrutture delle vie navigabili interne, soggetto al rispetto dei requisiti della normativa in materia di tutela dell'ambiente e del presente Codice), stazioni di servizio adibite al controllo tecnico e alla riparazione dei veicoli, lavaggio veicoli;

6) posizionamento di strutture di stoccaggio specializzate per pesticidi e prodotti agrochimici, uso di pesticidi e prodotti agrochimici;

7) scarico delle acque reflue, comprese le acque di drenaggio;

8) esplorazione e produzione di risorse minerarie comuni (ad eccezione dei casi in cui l'esplorazione e la produzione di risorse minerarie comuni sono effettuate da utilizzatori del sottosuolo impegnati nell'esplorazione e produzione di altri tipi di risorse minerarie, entro i limiti delle assegnazioni minerarie loro assegnate in conformità con la legislazione della Federazione Russa sulle risorse del sottosuolo e (o ) assegnazioni geologiche sulla base di un progetto tecnico approvato ai sensi dell'articolo 19.1 della Legge della Federazione Russa del 21 febbraio 1992 N 2395-1 "Sul sottosuolo") .

16. All'interno dei confini delle zone di protezione delle acque, sono consentiti la progettazione, la costruzione, la ricostruzione, la messa in servizio, il funzionamento di strutture economiche e di altro tipo, a condizione che tali strutture siano dotate di strutture che garantiscano la protezione dei corpi idrici dall'inquinamento, dall'intasamento, dall'insabbiamento e dall'acqua esaurimento in conformità con la legislazione sull'acqua e la legislazione in materia di protezione ambientale. La scelta del tipo di struttura che garantisce la protezione di un corpo idrico dall'inquinamento, dall'intasamento, dall'insabbiamento e dall'impoverimento dell'acqua viene effettuata tenendo conto della necessità di rispettare gli standard per gli scarichi ammissibili di sostanze inquinanti, altre sostanze e microrganismi stabiliti in conformità con la legislazione ambientale. Ai fini del presente articolo, per strutture che assicurano la protezione dei corpi idrici dall'inquinamento, dall'intasamento, dall'insabbiamento e dall'impoverimento delle acque si intendono:

1) sistemi di drenaggio centralizzati (fognature), sistemi centralizzati di drenaggio delle tempeste;

Tutti sanno che l'uomo e le sue attività economiche influiscono negativamente sull'ambiente naturale. E il carico su di esso aumenta di anno in anno. Ciò vale pienamente per le risorse idriche. E sebbene 1/3 della superficie terrestre sia occupata dall'acqua, è impossibile evitarne l'inquinamento. Il nostro Paese non fa eccezione e pone molta attenzione alla tutela delle risorse idriche. Ma non è ancora possibile risolvere completamente questo problema.

Aree costiere soggette a tutela

Una zona di protezione delle acque è una zona che comprende l'area attorno a qualsiasi corpo idrico. Qui vengono create condizioni speciali perché all'interno dei suoi confini si trova una fascia costiera protettiva con un regime di protezione più severo, con ulteriori restrizioni sulla gestione ambientale.

Lo scopo di tali misure è prevenire l'inquinamento e l'intasamento delle risorse idriche. Inoltre, il lago potrebbe insabbiarsi e il fiume potrebbe diventare poco profondo. L'ambiente acquatico è un habitat per molti organismi viventi, compresi quelli rari e in via di estinzione elencati nel Libro rosso. Pertanto, sono necessarie misure di sicurezza.

La zona di protezione delle acque e la fascia di protezione costiera si trovano tra la linea costiera, che costituisce il confine del corpo idrico. Viene calcolato come segue:

  • per il mare - in base al livello dell'acqua e, se cambia, in base al livello della bassa marea,
  • per uno stagno o un bacino idrico - a seconda del livello dell'acqua di ritenzione,
  • per i corsi d'acqua - in base al livello dell'acqua durante il periodo in cui non sono coperti di ghiaccio,
  • per le paludi - dal loro inizio lungo il confine dei depositi di torba.

Il regime speciale al confine delle zone di protezione delle acque è regolato dall'art. 65 del Codice dell'Acqua della Federazione Russa.

Progetto

La base per la progettazione sono i documenti normativi approvati dal Ministero delle Risorse Naturali della Russia e coerenti con le autorità responsabili della

I clienti per la progettazione sono le autorità territoriali del Ministero delle risorse idriche della Federazione Russa. E nel caso dei serbatoi destinati all'uso individuale, gli utenti dell'acqua. Essi devono mantenere in buono stato il territorio della fascia di protezione costiera. Di norma, ai confini dovrebbe crescere vegetazione arborea e arbustiva.

I progetti sono sottoposti a verifica e valutazione ambientale e sono approvati dalle autorità esecutive delle entità costituenti della Federazione Russa. Una segnaletica speciale indica dove termina il confine della fascia di protezione costiera. Prima dell'entrata in vigore del progetto, le sue dimensioni e le dimensioni delle zone di protezione delle acque vengono riportate sul diagramma del piano per lo sviluppo degli insediamenti, sui piani di utilizzo del territorio e sui materiali cartografici. I confini e il regime stabiliti in questi territori devono essere portati all’attenzione della popolazione.

Dimensioni della fascia costiera protettiva

La larghezza della fascia costiera protettiva dipende dalla pendenza del pendio del bacino fluviale o lacustre ed è:

  • 30 m per pendenza zero,
  • 40 m per pendenze fino a 3 gradi,
  • 50 m per una pendenza di 3 gradi o più.

Per le paludi e i laghi correnti il ​​confine è di 50 m, per i laghi e i bacini artificiali in cui si trovano specie ittiche pregiate il confine sarà entro un raggio di 200 m dalla costa. Nel territorio dell'insediamento dove sono presenti scarichi fognari, i suoi confini corrono lungo il parapetto del terrapieno. Se non ce n'è, il confine passerà lungo la costa.

Divieto di alcuni tipi di lavoro

Poiché la zona della fascia di protezione costiera ha un regime di protezione più severo, l'elenco dei lavori che non dovrebbero essere eseguiti qui è piuttosto ampio:

  1. L'uso degli scarti del letame per fertilizzare il terreno.
  2. Smaltimento di rifiuti agricoli e domestici, cimiteri, sepolture di bestiame.
  3. Utilizzare per scaricare acqua e rifiuti contaminati.
  4. Lavaggio e riparazione di automobili e altri meccanismi, nonché il loro movimento in quest'area.
  5. Utilizzare per il posizionamento del trasporto.
  6. Costruzione e riparazione di edifici e strutture senza l'approvazione delle autorità.
  7. Pascolo e ricovero estivo del bestiame.
  8. Costruzione di appezzamenti di giardini e cottage estivi, installazione di campi tendati.

In via eccezionale, nella protezione delle acque e nelle fasce di protezione costiera vengono utilizzati allevamenti di pesca e di caccia, impianti di approvvigionamento idrico, impianti di ingegneria idraulica, ecc. In questo caso viene rilasciata una licenza per l'uso dell'acqua, che stabilisce i requisiti per il rispetto delle regole di il regime di tutela delle acque. Coloro che compiono azioni illegali in questi territori sono responsabili delle loro azioni nell'ambito della legge.

Costruzione in una zona di protezione delle acque

La fascia costiera protettiva non è un luogo di sviluppo, ma per la zona di protezione delle acque esistono eccezioni alle regole. Gli oggetti immobiliari continuano a “crescere” lungo le sponde, e in progressione geometrica. Ma come fanno gli sviluppatori a rispettare i requisiti legali? E la legge dice che "è severamente vietato posizionare e costruire edifici residenziali o cottage estivi con una larghezza della zona di protezione delle acque inferiore a 100 m e una pendenza del pendio superiore a 3 gradi".

È chiaro che il promotore deve prima consultare il dipartimento territoriale del Dipartimento di Gestione delle Acque sulla possibilità di costruzione e sui limiti del posizionamento della fascia costiera protettiva. Per ottenere il permesso di costruzione è necessaria una risposta da parte di questo dipartimento.

Come evitare l'inquinamento delle acque reflue?

Se l'edificio è già stato costruito e non è dotato di speciali sistemi di filtraggio, è consentito l'uso di ricevitori realizzati con materiali impermeabili. Non consentono l'inquinamento ambientale.

Le strutture che supportano la protezione delle fonti di acqua pulita sono:

  • Canali fognari e di drenaggio centralizzato delle acque meteoriche.
  • Strutture in cui viene scaricata l'acqua contaminata (a strutture appositamente attrezzate. Può trattarsi di pioggia e acqua di scioglimento.
  • Impianti di trattamento locali (locali) costruiti secondo gli standard del codice dell'acqua.

I luoghi per la raccolta dei rifiuti di consumo e industriali, i sistemi per lo scarico delle acque reflue nei ricevitori sono realizzati con materiali speciali durevoli. Se gli edifici residenziali o qualsiasi altro edificio non saranno dotati di queste strutture, la fascia costiera protettiva ne risentirà. In questo caso verranno inflitte sanzioni alla società.

Sanzioni per violazione del regime di tutela delle acque

Sanzioni per uso improprio delle aree protette:

  • per i cittadini: da 3 a 4,5 mila rubli;
  • per i funzionari: da 8 a 12 mila rubli;
  • per le organizzazioni: da 200 a 400 mila rubli.

Se vengono riscontrate violazioni nel settore dello sviluppo edilizio privato, la multa viene inflitta al cittadino e i suoi costi saranno ridotti. Se viene rilevata una violazione, deve essere eliminata entro il periodo di tempo assegnato. Se ciò non accade, l'edificio viene demolito, anche con la forza.

Per le violazioni nella zona di protezione in cui si trovano le fonti di acqua potabile, la sanzione sarà diversa:

  • i cittadini contribuiranno con 3-5mila rubli;
  • funzionari: 10-15 mila rubli;
  • imprese e organizzazioni: 300-500 mila rubli.

Entità del problema

La fascia costiera di protezione di un corpo idrico deve essere gestita nell'ambito della legge.

Dopotutto, un lago o un bacino inquinato può diventare un problema serio per un'area o una regione, poiché in natura tutto è interconnesso. Più grande è lo specchio d'acqua, più complesso è il suo ecosistema. Se l’equilibrio naturale viene disturbato, non può più essere ripristinato. Inizierà l’estinzione degli organismi viventi e sarà troppo tardi per cambiare o fare qualcosa. Gravi disturbi all'ambiente dei corpi idrici possono essere evitati con un approccio competente, il rispetto della legge e un'attenta attenzione all'ambiente naturale.

E se parliamo della portata del problema, allora questa non è una questione di tutta l'umanità, ma di un atteggiamento ragionevole nei confronti della natura di ogni singola persona. Se una persona tratta con comprensione le ricchezze che il pianeta Terra gli ha dato, le generazioni future potranno vedere fiumi puliti e trasparenti. Raccogli l'acqua con il palmo della mano e... prova a dissetarti con un'acqua impossibile da bere.

1. Le zone di protezione delle acque sono territori adiacenti alla costa (confini di un corpo idrico) di mari, fiumi, torrenti, canali, laghi, bacini artificiali e sui quali è stabilito un regime speciale per le attività economiche e di altro tipo al fine di prevenire l'inquinamento , intasamento, insabbiamento di questi corpi idrici e esaurimento delle loro acque, oltre a preservare l'habitat delle risorse biologiche acquatiche e altri oggetti di flora e fauna.

(come modificato dalla legge federale del 13 luglio 2015 N 244-FZ)

2. All'interno dei confini delle zone di protezione delle acque, nei cui territori sono istituite fasce di protezione costiera restrizioni attività economiche e di altro tipo.

3. Al di fuori dei territori delle città e di altre aree popolate, la larghezza della zona di protezione delle acque di fiumi, ruscelli, canali, laghi, bacini artificiali e la larghezza della loro fascia di protezione costiera sono stabilite dalla posizione della linea costiera corrispondente (confine della corpo idrico), e la larghezza della zona di protezione delle acque dei mari e la larghezza delle loro strisce di fascia protettiva costiera - dalla linea della massima marea. In presenza di sistemi centralizzati di drenaggio delle tempeste e argini, i confini delle fasce protettive costiere di questi corpi idrici coincidono con i parapetti degli argini; la larghezza della zona di protezione delle acque in tali territori è stabilita dal parapetto dell'argine.

4. La larghezza della zona di protezione delle acque dei fiumi o torrenti è stabilita dalla sorgente per fiumi o torrenti con una lunghezza di:

1) fino a dieci chilometri - per un importo di cinquanta metri;

2) da dieci a cinquanta chilometri - per un importo di cento metri;

3) da cinquanta chilometri o più - per un importo di duecento metri.

5. Per i fiumi o torrenti di lunghezza inferiore a dieci chilometri dalla sorgente alla foce, la zona di protezione delle acque coincide con la fascia di protezione costiera. Il raggio della zona di protezione delle acque alle sorgenti di un fiume o ruscello è fissato a cinquanta metri.

6. La larghezza della zona di protezione delle acque di un lago, bacino idrico, ad eccezione di un lago situato all'interno di una palude, o di un lago, bacino idrico con una superficie d'acqua inferiore a 0,5 chilometri quadrati, è fissata a cinquanta metri. La larghezza della zona di protezione delle acque di un bacino idrico situato su un corso d'acqua è fissata pari alla larghezza della zona di protezione delle acque di tale corso d'acqua.

(come modificato dalla legge federale n. 118-FZ del 14 luglio 2008)

7. I confini della zona di protezione delle acque del Lago Baikal sono stabiliti in conformità con la legge federale del 1 maggio 1999 N 94-FZ "Sulla protezione del Lago Baikal".

(Parte 7 modificata dalla legge federale del 28 giugno 2014 N 181-FZ)

8. La larghezza della zona di protezione dell'acqua marina è di cinquecento metri.

9. Le zone di protezione delle acque dei canali principali o interaziendali coincidono in larghezza con le fasce di assegnazione di tali canali.

10. Non sono istituite zone di protezione delle acque dei fiumi e delle loro parti collocate in collettori chiusi.

11. La larghezza della fascia protettiva costiera è determinata in base alla pendenza della riva del corpo idrico ed è di trenta metri per pendenza inversa o zero, quaranta metri per pendenza fino a tre gradi e cinquanta metri per pendenza di tre gradi o più.

12. Per i laghi correnti e drenanti e i corrispondenti corsi d'acqua ubicati entro i confini delle paludi, la larghezza della fascia protettiva costiera è fissata in cinquanta metri.

13. La larghezza della fascia costiera protettiva di un fiume, lago o bacino di particolare importanza per la pesca (aree di deposizione delle uova, alimentazione, svernamento per pesci e altre risorse biologiche acquatiche) è fissata a duecento metri, indipendentemente dalla pendenza dei terreni adiacenti.

14. Nei territori degli abitati, in presenza di sistemi centralizzati di drenaggio delle tempeste e di argini, i confini delle fasce protettive costiere coincidono con i parapetti degli argini. La larghezza della zona di protezione dalle acque in tali aree è stabilita dal parapetto del terrapieno. In assenza di un terrapieno, la larghezza della zona di protezione delle acque o della fascia di protezione costiera viene misurata a partire dalla posizione della costa (il confine del corpo idrico).

(come modificato dalle leggi federali del 14 luglio 2008 N 118-FZ, del 7 dicembre 2011 N 417-FZ, del 13 luglio 2015 N 244-FZ)

15. All'interno dei confini delle zone di protezione delle acque è vietato:

1) utilizzo delle acque reflue per regolare la fertilità del suolo;

(come modificato dalla legge federale del 21 ottobre 2013 N 282-FZ)

2) ubicazione di cimiteri, sepolture di bestiame, discariche di rifiuti di produzione e consumo, discariche di sostanze chimiche, esplosive, tossiche, velenose e velenose, discariche di rifiuti radioattivi;

(come modificato dalle leggi federali dell'11 luglio 2011 N 190-FZ, del 29 dicembre 2014 N 458-FZ)

3) attuazione di misure aeronautiche per combattere i parassiti;

(come modificato dalla legge federale del 21 ottobre 2013 N 282-FZ)

4) circolazione e parcheggio di veicoli (ad eccezione dei veicoli speciali), ad eccezione della loro circolazione su strade e parcheggio su strade e in luoghi appositamente attrezzati con superfici dure;

5) posizionamento di stazioni di servizio, magazzini di carburante e lubrificanti (ad eccezione dei casi in cui stazioni di servizio, magazzini di carburante e lubrificanti si trovano nei territori dei porti, organizzazioni di costruzione navale e di riparazione navale, infrastrutture delle vie navigabili interne, soggetto al rispetto dei requisiti della normativa in materia di tutela dell'ambiente e del presente Codice), stazioni di servizio adibite al controllo tecnico e alla riparazione dei veicoli, lavaggio veicoli;

(Clausola 5 introdotta dalla legge federale del 21 ottobre 2013 N 282-FZ)

6) posizionamento di strutture di stoccaggio specializzate per pesticidi e prodotti agrochimici, uso di pesticidi e prodotti agrochimici;

(Clausola 6 introdotta dalla legge federale del 21 ottobre 2013 N 282-FZ)

7) scarico delle acque reflue, comprese le acque di drenaggio;

(Clausola 7 introdotta dalla legge federale del 21 ottobre 2013 N 282-FZ)

8) esplorazione e produzione di risorse minerarie comuni (ad eccezione dei casi in cui l'esplorazione e la produzione di risorse minerarie comuni sono effettuate da utilizzatori del sottosuolo impegnati nell'esplorazione e produzione di altri tipi di risorse minerarie, entro i limiti delle assegnazioni minerarie loro assegnate in conformità con la legislazione della Federazione Russa sulle risorse del sottosuolo e (o ) assegnazioni geologiche sulla base di un progetto tecnico approvato ai sensi dell'articolo 19.1 della Legge della Federazione Russa del 21 febbraio 1992 N 2395-1 "Sul sottosuolo") .

(Clausola 8 introdotta dalla legge federale del 21 ottobre 2013 N 282-FZ)

16. All'interno dei confini delle zone di protezione delle acque, sono consentiti la progettazione, la costruzione, la ricostruzione, la messa in servizio, il funzionamento di strutture economiche e di altro tipo, a condizione che tali strutture siano dotate di strutture che garantiscano la protezione dei corpi idrici dall'inquinamento, dall'intasamento, dall'insabbiamento e dall'acqua esaurimento in conformità con la legislazione sull'acqua e la legislazione in materia di protezione ambientale. La scelta del tipo di struttura che garantisce la protezione di un corpo idrico dall'inquinamento, dall'intasamento, dall'insabbiamento e dall'impoverimento dell'acqua viene effettuata tenendo conto della necessità di rispettare gli standard per gli scarichi ammissibili di sostanze inquinanti, altre sostanze e microrganismi stabiliti in conformità con la legislazione ambientale. Ai fini del presente articolo, per strutture che assicurano la protezione dei corpi idrici dall'inquinamento, dall'intasamento, dall'insabbiamento e dall'impoverimento delle acque si intendono:

1) sistemi di drenaggio centralizzati (fognature), sistemi centralizzati di drenaggio delle tempeste;

2) strutture e sistemi per la rimozione (scarico) delle acque reflue in sistemi di drenaggio centralizzati (comprese le acque piovane, di fusione, di infiltrazione, di irrigazione e di drenaggio), se destinate a ricevere tali acque;

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